IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  e
l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di  pubblica
utilita'; 
  Vista la  direttiva  n.  98/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il  mercato
interno del gas; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
41; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2000; 
  Visto il parere in data 16 marzo 2000 della  Conferenza  unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2000; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro  dell'industria,
del commercio, dell'artigianato e  del  commercio  con  l'estero,  di
concerto con i Ministri degli affari  esteri,  delle  finanze,  della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica
e per la funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
        Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale 
 
  1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le  attivita'
di   importazione,   esportazione,   trasporto   e    dispacciamento,
distribuzione e vendita di gas naturale, in  qualunque  sua  forma  e
comunque utilizzato, sono libere. 
  2. Resta in vigore  la  disciplina  vigente  per  le  attivita'  di
coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo  quanto  disposto
dal presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 76 della Costituzione italiana  e'
          il seguente: 
              "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di princi'pi e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti". 
              - Il testo dell'art. 87 della Costituzione italiana  e'
          il seguente: 
              "Art. 87. - Il presidente della Repubblica e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          suprema di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
              - Il titolo  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481
          (pubblicata  in   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 270 del 18 novem-bre  1995)  e'  il  seguente:
          "Norme per la concorrenza e la regolazione dei  servizi  di
          pubblica   utilita'.   Istituzione   delle   Autorita'   di
          regolazione dei servizi di pubblica utilita'". 
              - Direttiva del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          98/30/CE del 22 giugno 1998, pubblicata in GUCE n. L204 del
          21 luglio 1998 relativa  a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale. 
              - Il testo dell'art. 41, della legge 17 maggio 1999, n.
          144 (pubblicata  in  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 118 del 22 maggio  1999)  recante  "Misure  in
          materia di investimenti, delega al Governo per il  riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina l'Inail, nonche' disposizioni  per  il  riordino
          degli enti previdenziali", e' il seguente: 
              "Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). -  1.
          Al fine di promuovere la liberalizzazione del  mercato  del
          gas naturale, con particolare riferimento all'attivita'  di
          trasporto,  stoccaggio  e  distribuzione,  il  Governo   e'
          delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
          vigore  della  presente   legge,   uno   o   piu'   decreti
          legislativi, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  per  dare
          attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
          il  mercato  interno  del  gas   naturale,   e   ridefinire
          conseguentemente tutte le componenti rilevanti del  sistema
          nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al  servizio
          di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti princi'pi e
          criteri direttivi: 
                a) prevedere  che  l'apertura  del  mercato  del  gas
          naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
          rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi  i
          relativi  obblighi,  l'universalita',  la  qualita'  e   la
          sicurezza    del     medesimo,     l'interconnessione     e
          l'interoperabilita' dei sistemi; 
                b) prevedere che,  in  considerazione  del  crescente
          ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore  grado
          di interconnessione al sistema europeo del  gas,  le  opere
          infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas  siano
          dichiarate  di  pubblica   utilita'   nonche'   urgenti   e
          indifferibili a tutti gli effetti  della  legge  25  giugno
          1865, n. 2359; 
                c) eliminare ogni disparita' normativa tra i  diversi
          operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in  cui
          siano previsti contributi,  concessioni,  autorizzazioni  o
          altra approvazione  per  costruire  o  gestire  impianti  o
          infrastruuure del sistema  del  gas,  uguali  condizioni  e
          trattamenti non discrirninatori alle imprese; 
                d)  prevedere  misure  affinche'  nei  piani  e   nei
          programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
          di stoccaggio di gas sia salvaguardata la  sicurezza  degli
          approvvigionamenti,  promossa  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
          favorito  lo  sviluppo  della  concorrenza   e   l'utilizzo
          razionale delle infrastrutture esistenti; 
                e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
          gas  costituiscano,  ove  funzionale  allo   sviluppo   del
          mercato, societa' separate, e in ogni  caso  tengano  nella
          loro contabilita' interna conti separati per  le  attivita'
          di importazione, trasporto, distribuzione e  stoccaggio,  e
          conti consolidati  per  le  attivita'  non  rientranti  nel
          settore del gas,  al  fine  di  evitare  discriminazioni  o
          distorsioni della concorrenza; 
                f)  garantire  trasparenti  e   non   discriminatorie
          condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas; 
                g) stabilire misure perche'  l'apertura  del  mercato
          nazionale del  gas  avvenga  nel  quadro  dell'integrazione
          europea dei mercati sia per quanto riguarda la  definizione
          dei criteri per i clienti idonei su  base  di  consumo  per
          localita', sia per facilitare la  transizione  del  settore
          italiano  del  gas  ai  nuovi  assetti  europei,  sia   per
          assicurare alle imprese italiane,  mediante  condizioni  di
          reciprocita'  con  gli  altri  Stati   membri   dell'Unione
          europea, uguali  condizioni  di  competizione  sul  mercato
          europeo del gas. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
          apposita  relazione,  sono  trasmessi   alle   Camere   per
          l'espressione  del  parere  da   parte   delle   competenti
          Commissioni parlamentari permanenti entro nove  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. In caso  di
          mancato  rispetto  del  termine  per  la  trasmissione,  il
          Governo decade dall'esercizio della delega.  Le  competenti
          Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
          giorni dalla data di trasmissione. Qualora il  termine  per
          l'espressione del parere  decorra  inutilmente,  i  decreti
          legislativi possono essere comunque emanati. 
              -  Il  titolo  della  legge  15  marzo  1997,   n.   59
          (pubblicata  in   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63) e' il seguente: "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa". 
              - Il titolo del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112 (pubblicato  in  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n.  92  del  21  aprile  1998)  e'  il  seguente:
          "Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".