IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000; Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale 1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere. 2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione italiana e' il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". - Il testo dell'art. 87 della Costituzione italiana e' il seguente: "Art. 87. - Il presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio suprema di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il titolo della legge 14 novembre 1995, n. 481 (pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novem-bre 1995) e' il seguente: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'". - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/30/CE del 22 giugno 1998, pubblicata in GUCE n. L204 del 21 luglio 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. - Il testo dell'art. 41, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999) recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e' il seguente: "Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi; b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359; c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastruuure del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discrirninatori alle imprese; d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti; e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilita' interna conti separati per le attivita' di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attivita' non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza; f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas; g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per localita', sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. - Il titolo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63) e' il seguente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998) e' il seguente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".